In un mercato sempre più globalizzato la conoscenza di alcune informazioni fondamentali relative al recupero crediti internazionale è essenziale per tutelare il proprio credito e assicurare stabilità alla propria impresa. Ecco dunque alcune informazioni importanti per tutte le aziende che scelgono di aprirsi al mercato internazionale.

Prendiamo in esame il caso in cui un'azienda italiana abbia un debitore che si è trasferito in un altro Stato dell'Unione Europea. In casi come questo è possibile fare riferimento al nuovo Regolamento UE n. 655/2014, che il 15 maggio 2014 ha istituito una procedura che prevede l’emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, detta European Account Preservation Order (OESC). Tale procedura è entrata in vigore a partire dal 18 gennaio 2017 ed è stata istituita per semplificare il recupero internazionale dei crediti in ambito civile e commerciale. L'OESC consente al creditore di impedire il trasferimento o il prelievo delle somme presenti sul conto corrente del debitore (solo con riferimento a conti bancari di Stati UE) fino al momento del saldo dell'importo indicato nell'ordinanza.

Il sequestro conservativo non potrà mai però riguardare importi ritenuti insequestrabili ai sensi del diritto dello Stato Europeo in cui si verifica l'esecuzione. Inoltre, è importante notare che l'effetto dell'ordinanza è quello di bloccare i depositi del debitore ma non autorizza il trasferimento automatico delle somme al creditore, che dovrà quindi comunque procedere in sede di esecuzione forzata per soddisfare il proprio credito.

Oltre a questa forma di tutela del credito, prevista dall'ordinamento comunitario, il creditore italiano ha a sua disposizione anche l'ingiunzione di pagamento italiana. Ogni impresa con sede nel nostro Paese infatti ha la possibilità di chiedere l'emissione da parte di un giudice italiano di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore straniero, indipendentemente dalla sua presenza nell'Unione Europea o al di fuori dei confini della UE.

Questo decreto ingiuntivo costituisce titolo esecutivo e dunque consente l'attivazione di una procedura di recupero forzoso del credito. Ci sono però dei limiti operativi ai poteri del Tribunale italiano che, in questo caso, esaurisce la sua funzione dopo l'emissione dell'ingiunzione. L'ufficiale giudiziario italiano infatti non è autorizzato a recarsi all'estero per eseguire il pignoramento delle proprietà del debitore, come accadrebbe se il debitore fosse in Italia. Per poter procedere con il pignoramento è infatti necessario che le autorità giudiziarie del Paese estero in questione riconoscano la decisione del Tribunale italiano e diano esecuzione a quanto stabilito dal giudice.

Un problema, questo, che però sussiste solo al di fuori dell'Unione Europea. Grazie al Regolamento CE n. 44/2001 (“Bruxelles I”), di recente sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”) infatti è previsto il riconoscimento in ogni Stato UE dei provvedimenti esecutivi emessi dall'autorità giudiziaria di un Paese contraente. In questo caso, bisognerà semplicemente chiedere l'esecutività presso il Paese in cui è domiciliato il debitore.

Al di fuori dell'Unione Europea occorrerà invece verificare Paese per Paese se vi è la possibilità di vedere riconosciuta ed eseguita una decisione di un Tribunale italiano. In molti casi infatti il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie è regolata da trattati internazionali o accordi bilaterali.