Prescrizione dei crediti commerciali

Prescrizione dei crediti commerciali: attenzione alle scadenze

• Approfondimenti/Recupero crediti

 

Le fatture insolute sono un fardello pesante per il business e la salute di un’azienda. Secondo il report 2016 di Euler Hermes, un’azienda che opera con un margine di profitto del 5% in caso di mancato pagamento per un importo di 100.000 euro dovrà aumentare il proprio fatturato di 2 milioni di euro per compensare la perdita del profitto. E più tardi ci si attiva per esigere un pagamento e maggiore è il rischio di non riuscire a recuperare quanto dovuto. Quando poi si lasciano trascorrere non mesi, ma anni, si aggiunge un ulteriore rischio importante: la prescrizione o la decadenza del credito.

Prima di tutto è bene conoscere la differenza tra prescrizione e decadenza dei crediti.

La prescrizione dei crediti commerciali è la perdita di diritto da parte del creditore alla riscossione della somma. A stabilire quando un credito commerciale può definirsi prescritto è l’articolo 2934 del Codice Civile, che recita:

“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. In via del tutto generale il creditore perde il diritto alla riscossione della somma dopo 10 anni dall’effettuazione del credito nei confronti del debitore, come disciplinato dall’articolo 2946 del Codice Civile”.

La decadenza di un credito invece comporta la perdita di un diritto se non esercitato entro un termine stabilito.

La differenza fondamentale tra prescrizione e decadenza risiede però in questo importante distinguo: la prescrizione è stabilita per legge mentre la decadenza può essere sia stabilita dalla legge che fissata con un accordo tra le parti (clausola di decadenza).

Ma dopo quanto tempo un credito commerciale risulta prescritto? La legge stabilisce una prescrizione ordinaria di 10 anni, che vale per tutti i crediti per i quali non è sono stati stabiliti tempi di prescrizione diversi. Per alcuni diritti sono però previsti termini di prescrizione notevolmente più brevi. Qui di seguito riportiamo solo alcuni esempi, raccomandando sempre di consultare un’azienda specializzata nel recupero crediti in modo tempestivo, in modo da poter ricevere tutte le informazioni sulla prescrizione nel proprio caso specifico.

Si prescrivono in cinque anni:

  •  i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese;
  •  l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori;
  •  il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli).

Si prescrivono in tre anni:

  •  il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (decorrenti dalla data di cessazione del rapporto);
  • il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
  • il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero.

Si prescrive in un anno:

  •  il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
  •  i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa, la prescrizione è di diciotto mesi;
  •  il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni;
  •  il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese.

Si prescrive in sei mesi:

il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano.

PUBBLICAZIONI